Descrizione
Il presente regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 23/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. ART. 2 PRESUPPOSTO 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4. 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere
Tipo documento | Atto normativo , |
Numero e data | n. del |
Data di pubblicazione | 8 Marzo 2024 |
Oggetto | Il presente regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell’art. 1 |
Formati | |
Licenze | pubblico dominio |